A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso: si tratta di singole persone fisiche o giuridiche oppure di organizzazioni che rappresentano interessi pubblici, diffusi o collettivi (come ad esempio le associazioni di categoria o di tutela di consumatori).
Descrizione
L'accesso agli atti è il diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
L'accesso agli Atti può essere:
- L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Serve a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
- L' Accesso civico generalizzato (FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013). Serve a promuovere la libertà di informazione e il controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni. La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. I controinteressati, chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
- L'Accesso Documentale serve a tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti dei destinatari dei procedimenti amministrativi. Sono inammissibili le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. Il diritto di accesso è escluso in assenza di interesse giuridicamente rilevante, per documenti coperti da segreto di Stato, nei procedimenti tributari e in tutti i casi elencati nell’art. 24 della L. 241/1990.
Come fare
Il servizio può essere chiesto on line tramite il sito del Comune di Rende. Per accedere è necessario autenticarsi tramite il servizio di Identità Digitale SPID o CIE e procedere alla compilazione dei campi richiesti.
L'Ufficio Competente ad accoglimento della richiesta procede a comunicare al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti nella modalità scelta in fase di presentazione dell'istanza (Presa Visione, Estrazione di copia e Copia Autenticata).
Nel caso di ritiro della documentazione presso il Comune, è necessario prenotare un appuntamento tramite l'apposita funzionalità sul sito istituzionale.
Cosa serve
Per accedere al servizio non è richiesta alcuna documentazione. In caso di delega è necessario allegare Delega del richiedente e documento d'identità in corso di validità del richiedente.
Cosa si ottiene
Copia o visione del documento.
L'ottenimento della copia o la presa visione del documento possono essere impediti da soggetti controinteressati.
Tempi e scadenze
L'ente decide entro 30 giorni e i possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.
L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Quanto costa
Spese di ricerca presso uffici (escluso settore Polizia Locale):
- Fino a 3 anni = € 5,00 per ogni richiesta;
- Da 3 a 5 anni = € 10,00 per ogni richiesta;
- Da 5 a 10 anni = € 15,00 per ogni richiesta;
- Oltre 10 anni = € 20,00 per ogni richiesta;
Tariffa per diritti di ricerca pratiche sinistri stradali = € 30,00;
Spese di visura:
- Per ogni pagina € 0,20;
Spese di riproduzione:
- Riproduzione atti formato A4 € 0,25 a facciata;
- Riproduzione atti formato A4 a colori € 2,00 a facciata;
- Riproduzione atti formato A3 € 0,50 a facciata;
- Riproduzione atti formato A3 a colori € 3,00 a facciata;
- Altri formati € 10,00;
Spese di visione e riproduzione settore “ambiente e territorio”:
- Ricerca e visione di ogni singola pratica: € 10,00
- Archivio di deposito: urgenza: € 100,00 – importo dovuto € 60,00;
- Archivio corrente: € 30,00 per ogni richiesta;
Spese di spedizione:
- Spedizione postale, con racc. a.r. o mezzo idoneo secondo le tariffe di Poste Italiane o altre società di spedizione e consegna, a totale carico del richiedente;
- Spedizione tramite posta elettronica: fino a 100 KB di peso € 1,00 per file; € 2,00 da 100 a 200 KB e cosi via, aumentando di € 1,00 per ogni 100 KB;
In caso di richiesta di copia conforme all’originale (copia autentica) il richiedente provvederà al pagamento della relativa imposta di bollo, fornendo le marche da bollo occorrenti secondo la legislazione vigente.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabile
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