Il contrassegno che permette di:
- circolare nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato dove è espressamente previsto e nelle quali è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità
• sostare:
– negli appositi spazi riservati agli invalidi non personalizzati (cioè dove la segnaletica verticale non indichi un numero di contrassegno riservato a un determinato intestatario)
– nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato dove è espressamente previsto e nelle quali è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità
– nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di tempo
– nelle strade in cui vige il divieto di sosta imposto con ordinanza del Sindaco (cartello di divieto)
Il contrassegno non permette di:
- parcheggiare il veicolo nelle località dove vige divieto non contrassegnato da segnali stradali ma dalle disposizioni degli artt. 157 e 158 del Codice della Strada (es. sosta affiancata ad altri veicoli, sosta sui marciapiedi, sosta sugli attraversamenti pedonali, sosta in corrispondenza e/o prossimità degli incroci ecc.)
- sostare negli spazi personalizzati riservati a un determinato titolare (dove la segnaletica verticale indica un numero di contrassegno riservato a un determinato intestatario)
Il contrassegno
- è strettamente personale
- non è vincolato a uno specifico veicolo
- è utilizzabile esclusivamente dall’intestatario e in sua presenza
Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell’invalido, durante il periodo di sosta e dovrà essere sempre in possesso della persona invalida durante la circolazione del veicolo asservito alla persona invalida ed esibito ai controlli di Polizia Stradale.
N.B. : ai sensi del D.P.R. N° 151/2012 il contrassegno deve essere SOTTOSCRITTO ESCLUSIVAMENTE dal richiedente al momento del RITIRO.
In caso di inabilità alla firma occorre presentare la documentazione che attesti la nomina di legale rappresentante/tutore/amministratore di sostegno del richiedente da parte del tribunale di competenza o di un notaio.
L’uso dell’autorizzazione è personale ai sensi dell’ art. 188 C.d.S. e l’utilizzazione non corretta del contrassegno, da parte di persone non aventi diritto, o qualora il veicolo non risultasse al diretto servizio della persona invalida, può comportare la soppressione o la revoca del contrassegno stesso, oltre alle sanzioni amministrative e/o penali previste per legge.
Il richiedente non può essere in possesso di eguale autorizzazione rilasciata da altro Comune. Il contrassegno deve essere restituito al Comando di Polizia Locale in caso di decadenza (es: trasferimento di residenza in altro Comune, ecc.); in caso di decesso del titolare, la restituzione del contrassegno è a cura degli eredi.