Piazza San Carlo Borromeo
87036 Rende (Cosenza)
Lo sportello dello Sportello Unico Attività Produttive e Commercio è aperto al pubblico nei seguenti giorni:
Martedì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:00
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Con riferimento alle consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.
È possibile consultare la Circolare N. 39/2024 D.A.I.T e la sua integrazione con Circolare Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza.
Inizio della propaganda elettorale. riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 maggio 2024, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Sempre da venerdì 10 maggio 2024, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 25 maggio 2024, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
Inizio del divieto di propaganda
Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione - considerando giorno della votazione, come già detto, quello di domenica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024 - e quindi da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali sino al penultimo giorno prima delle elezioni (art. 7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici:
Con Delibera di giunta - n. 87 del 07/05/2024 sono state individuate le aree del territorio comunale in cui concedere occupazione di suolo pubblico per l'installazione dei tavoli di propaganda elettorale e sono stati stabiliti i relativi criteri di assegnazione.