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ORDINANZA DEL SINDACO N. 107 DEL 12/06/2025
1) alla generalità dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all’interno del territorio comunale ed in particolare del centro abitato, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi.
Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente la fine dei lavori, con divieto assoluto di deposito nei contenitori stradali o in prossimità degli stessi, predisposti per l’ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma bensì conferiti, in conformità alle vigenti disposizioni normative, presso impianti appositamente autorizzati.
Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l’ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada per l’esecuzione della ripulitura che dovesse interessare la sede stradale.
2) Ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di:
- mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada;
- tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria).
3) Durante il periodo compreso tra la data di adozione della presente ordinanza e fino alla data del 30 settembre 2025, su tutte le aree boscate del territorio comunale, è fatto divieto tassativo di:
- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di picnic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dal Comune;
-far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
-usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
-tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
-fumare,
-gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
-inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l’erba secca;
-abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
4) Si invitano gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi (Ferrovie dello Stato, ANAS, Provincia, ecc.) a coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.
5) Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive e pascoli naturali, di poter praticare, a norma dell’art. 3 della L.R. n. 15/1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mieti-trebbiatura, una “fascia protettiva” per tutta l’estensione, direttamente confinante con boschi e foreste o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a 10,00 metri e, comunque , tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate circostanti e/o confinanti.
Ovvero, la formazione intorno ad ogni manufatto (cascinali, stalle, ricoveri, impianti agricoli e qualsiasi costruzione) di una zona di rispetto priva di foglie, rami o sterpi secchi e seccume vegetale larga almeno 10,00 metri. Si fa obbligo di mantenere costantemente "pulita" la zona di rispetto fino al 30 settembre 2025.
6) Ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire tempestivamente l’apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.
7) Ai proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi, di realizzare, tempestivamente, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero di adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.
Sanzioni: Ove non costituiscano reato, le trasgressioni ai divieti e/o agli obblighi previsti della presente Ordinanza, saranno sanzionate:
1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata una sanzione da €. 173,00 a €. 347,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada e s.m.i.;
2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) come previsto dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (TUEL);
3) in caso di violazione accertata, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune provvederà alla pulitura del luogo tramite ditta appositamente incaricata e addebiterà le spese al violatore;
4) nel caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio durante il periodo compreso tra la data di adozione della presente ordinanza e il 30 settembre 2025 sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 5000,00 (cinquemila/00) e non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i
A carico degli inadempienti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art.650 del codice penale.